La Legge n.191 del 15 dicembre 2023 ha convertito in legge, con emendamenti, il decreto-legge n.145 del 18 ottobre 2023 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore dal 17/12/2023 e tra le misure previste ce n’è una che riguarda la gestione dei rifiuti.
L’Articolo 8-quater della legge di conversione prevede un emendamento alle “disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti” contenute nell’articolo 258 del Testo Unico Ambientale. Dopo il comma 9, viene inserito il comma 9-bis che stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Il comma 9 dell’articolo 258 del Dlgs 152/2006 era stato modificato dal Dlgs 116/2020, che recepiva la direttiva 2018/851, introducendo il cosiddetto “cumulo giuridico” in contrapposizione al cumulo materiale. L’introduzione del cumulo giuridico comporta che chiunque violi con una sola azione numerose disposizioni sulla tenuta dei registri C/S e dei FIR o chiunque commetta più volte la violazione di una norma prevista dall’articolo 258 sia costretto a pagare la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata sino al doppio, anziché pagare la somma delle sanzioni previste per tutte le violazioni perpetrate (cumulo materiale). La legge di conversione appena entrata in vigore prevede che il meccanismo del cumulo giuridico si applichi a tutte le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, purché non siano già state giudicate.