Lo scorso maggio la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora per il mancato rispetto della direttiva 2019/904 sulla plastica monouso (Direttiva SUP) e le norme procedurali UE sulla trasparenza del mercato interno direttiva 2015/1535. Il Governo italiano aveva due mesi di tempo dal ricevimento della lettera (datata 23 maggio 2024) per rispondere alle contestazioni e non sappiamo se ciò è stato fatto nei termini e soprattutto quali giustificazioni ha portato.
In particolare, La Commissione ha contestato ben 13 punti della legge di recepimento in Italia della direttiva comunitaria (DL 196/2021), oltre alla mancata notifica preventiva del provvedimento alla Commissione.
Questi aspetti avevano già generato dubbi sulla corretta applicazione del provvedimento, come l’esclusione, dalla definizione di “plastica”, dei rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che toglie dall’ambito dell’applicazione della direttiva bicchieri e tazze di carta rivestiti internamente. Si tratterebbe di un’eccezione non contemplata dal testo della direttiva (UE) 2019/904.
Un altro punto riguarda il via libera dell’Italia all’immissione sul mercato di prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile contenenti una quota di rinnovabili (art.5 del DL 196/2021), che – secondo la Commissione – recepisce in modo non conforme l’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/904. Vengono contestati anche gli incentivi per l’acquisto e l’uso di prodotti realizzati con materiali biodegradabili e/o compostabili, che – viene ribadito – “non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 in quanto rientrano nella definizione di plastica monouso”.
Un altro aspetto sollevato da Bruxelles riguarda le limitazioni della responsabilità estesa del produttore alla mera copertura dei costi di raccolta dei rifiuti per i prodotti interessati “in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto” (art.8 del DL 196/2021).
Altri rilievi riguardano la marcatura degli imballaggi, l’utilizzo improprio – in alcuni articoli del decreto – del riferimento al territorio nazionale, alcune definizioni secondarie, tra cui quella di impianto portuale di raccolta, e omissioni nelle norme che riguardano la vendita, il recupero e il monitoraggio di attrezzi da pesca contenenti plastica.