Lo scorso 21 aprile 2021 è stata approvata in via definitiva dal Senato la legge di delegazione europea 2019-2020. La legge 22 aprile 2021, n. 53, in vigore dall’8 maggio 2021 contiene la delega al governo per recepire diverse direttive Ue in molti ambiti, tra cui la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. A tal proposito però, permangono diverse anomalie emerse in sede di recepimento di questa direttiva.
Si rischia di sfalsare il mercato
In primo luogo, l’articolo 22 della legge di delegazione europea 2019-2020 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente) riporta: “ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile”. Si tratta di una misura non prevista dal testo della direttiva (UE) 2019/904. Un recepimento effettuato in tal senso potrebbe causare gravissimi impatti a livello di concorrenza del mercato, non rispettando uno degli obiettivi stessi dell’articolo 1 della direttiva: “Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno”.
Una mera “sostituzione di materiale”
Va necessariamente ricordato che uno degli obiettivi sopra esposti riguarda la prevenzione e la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica nell’ambiente, ed un recepimento come quello italiano si traduce in una mera “sostituzione di materiale”; ciò comporterà una semplice sostituzione dei prodotti monouso in plastica con prodotti monouso realizzati in un altro materiale ma che sempre monouso rimangono. Un recepimento di questo tipo, unico e anomalo a livello europeo, non solo non rappresenta un avvicinamento al raggiungimento degli obiettivi esposti dalla direttiva (UE) 2019/904, ma causerà sicuramente un allentamento, frutto di un’interpretazione soggettiva e dettata da interessi che appaiono ben lontani da quelli contemplati dall’economia circolare.
Le plastiche biodegradabili
Per quanto riguarda la plastica biodegradabile, è essenziale sottolineare l’importanza dei vari “considerando” della direttiva, da essere intesi come una sorta di sentiero tracciato, delle “linee guida” di ragionamento da seguire al fine di un corretto recepimento. A tal proposito, il considerando 11 della direttiva (UE) 2019/904 fornisce importanti suggerimenti riguardo le plastiche biodegradabili, che dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (e non tradursi in una soluzione illusoria che sfalserà il mercato di tante filiere diverse): “La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo”.