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Operazione di recupero R12 dei rifiuti: chiarimenti dal Ministero

Posted on 1 anno fa

Lo scambio di rifiuti per sottoporli a recupero (R12) è operazione residuale che è possibile fare a certe condizioni e dipende dalla destinazione dei rifiuti trattati a una delle ulteriori operazioni di recupero ex allegato C, Parte IV, del Dlgs 152/2006.

Con istanza di interpello la Provincia di Viterbo ha richiesto al MASE un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12.

Riassumendo, ci si è chiesti se è possibile rilasciare un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:

presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;

invio del rifiuto a lavorazione R12;

da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto Codice EER della tipologia 19;

ripresa in carico del rifiuto in R13;

successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre materia prima seconda

Il Dicastero ambientale ha ricordato che l’operazione di “Scambio di rifiuti per sottoporti a una delle operazioni di recupero da R1 a R11”, è possibile effettuarla solo a determinate condizioni, in particolare in mancanza di altro codice R appropriato. Un’altra condizione è che il rifiuto trattato in operazione R12 deve essere destinato a una delle operazioni di recupero da R1 a R11, con esclusione quindi della possibilità di uno “stoccaggio”, cioè della messa in riserva (operazione R13).

Pertanto, conclude il Ministero, la Provincia dovrà valutare il rispetto delle condizioni di legge per identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, facendo attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, ai relativi Codici EER e all’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

Per maggiori approfondimenti, si rimette il link relativo all’Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alle attività di messa in riserva R13 a seguito di lavorazione in R12 allegato C parte IV, D. Lgs. 152/06

Interpello Provincia di Viterbo

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