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Eliminato il limite “de minimis” sul credito di imposta per le imprese non energivore, gasivore e non gasivore

Posted on 3 anni fa

I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale saranno utilizzabili senza il vincolo “de minimis”. Con l’approvazione da parte della Camera del decreto Semplificazioni viene abrogata la disposizione del decreto Aiuti, che aveva introdotto tale vincolo per i bonus relativi al secondo trimestre per le imprese non energivore, gasivore e non gasivore. Il limite del “de minimis” metteva a rischio la possibilità per le imprese di beneficiare dei crediti d’imposta, in quanto in base a tale regime l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di 3 anni, i 200.000 euro. L’eliminazione del limite “de minimis” permette quindi alle imprese di fruire dei crediti d’imposta liberamente.

Il massimale

Ricordiamo che gli aiuti “de minimis”, il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime. Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica”, per cui tutti il tetto di 200mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo. Questa tipologia di regime era nata per concedere aiuti aggiuntivi in tempi “normali” a progetti di impatto minore. Lo strumento mal si adatta a incentivi che dovrebbero essere compensativi di costi imprevedibili.

Nella pratica, imprese che avrebbero avuto diritto a contributi che superano sensibilmente i 200mila euro a trimestre, con l’introduzione del regime “de minimis”, si sarebbero trovate a non avere diritto ad alcun credito d’imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti “de minimis” nel periodo 2020-2022.

Quali sono i crediti d’imposta interessati dalla novità

I crediti d’imposta interessati dall’eliminazione del vincolo “de minimis” sono quelli indicati dall’art. 2 del D.L. 50/2022.

Si tratta nello specifico:

– del credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022, di cui all’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 25% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– del credito d’imposta delle imprese gasivore per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022, di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 25% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;

– del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 21/2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 15% sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo trimestre 2019.

Ulteriori crediti d’imposta

Tali crediti d’imposta fanno parte di un pacchetto di bonus in materia energia e gas che contempla anche i seguenti bonus, mai sottoposti, a differenza dei precedenti, al regime “de minimis”:

– il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022, di cui all’art. 15 del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022). Tale bonus è riconosciuto nella misura del 20% sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del primo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo periodo del 2019;

– il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all’art. 4 del D.L. n. 17/2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 25% sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo periodo del 2019;

– il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2022, di cui all’art. 15.1 del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022). Tale bonus è riconosciuto nella misura del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre dell’anno 2019.

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