In una circolare del 25 giugno 2018 il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha segnalato le novità che dal 1° gennaio 2019 interessano i produttori di imballaggi vuoti per quanto riguarda l’applicazione del contributo ambientale.
Come riportato nella circolare i commercianti di imballaggi vuoti, indipendentemente da contestuali altre attività non rilevanti ai fini del CAC o comunque non riferite ad imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita e, in particolare:
– A rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti), diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l’altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC.
– Ad applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nella fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.
– A dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.
Inoltre, per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (i cosiddetti “piccoli commercianti”), Conai ha introdotto anche una procedura agevolata, anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2019: i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.