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Corte UE: anche gli inceneritori rientrano nella gerarchia per la gestione dei rifiuti

Posted on 4 anni fa

Dopo cinque anni ha finalmente termine il lungo iter di ricorso portato avanti da alcune associazioni cappeggiate dal “Movimento legge rifiuti zero per l’economia circolare” contro il DPCM attuativo dell’art. 35 dello “Sblocca Italia”, il quale prevede un contestato potenziamento degli inceneritori come elemento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nel 2018 il tar ha passato la palla alla Corte di Giustizia Ue e oggi è giunta la sentenza.

I principali punti sollevati in tribunale sono due:

  1. Riguardo l’interpretazione della direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), i comitati chiedevano se fosse coerente attribuire agli   inceneritori – o meglio ai termovalorizzatori, in quanto prevedono recupero di energia – individuati dal Dpcm il valore   di “infrastrutture di interesse nazionale” alla luce della gerarchia europea per una corretta gestione dei rifiuti. A tal proposito la Corte di giustizia Ue, all’interno della sentenza, riporta anzitutto integralmente la gerarchia dei rifiuti, contenuta nell’art. 179 del TUA, la quale è composta nell’ordine da prevenzione, preparazione per il riutilizzo,   riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (fattispecie in cui ricadono anche i   termovalorizzatori), smaltimento. Con ciò, la Corte ha ribadito che tutte queste opzioni sono ricomprese nella gerarchia   e che, nell’applicarla, «gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato   ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia   laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della   produzione e della gestione di tali rifiuti».
  2. Riguardo l’interpretazione della direttiva Vas (2001/42/CE), le associazioni chiedevano se fosse corretto stabilire il   potenziamento di questa infrastruttura senza una preventiva Valutazione ambientale strategica. In riferimento a questo quesito, la Corte di giustizia Ue afferma chiaramente che «una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di   esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la   realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva,   qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione   ambientale preventiva».
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