La Commissione Ue ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce le informazioni da includere nei certificati delle spedizioni di rifiuti destinate al recupero/smaltimento intermedio: la proposta arriva in immediata attuazione del regolamento 2024/1157/Ue, nuovo provvedimento di riferimento per le spedizioni di rifiuti che entra in vigore il 20 maggio 2024 e sarà applicabile su tutto il territorio Ue a decorrere dal 21 maggio 2026.
Il regolamento 2024/1157/Ue prevede l’obbligo per gli impianti di recupero/smaltimento che effettuano operazioni intermedie di recupero/smaltimento di farsi rilasciare, dall’impianto situato nel Paese di destinazione al quale consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva di recupero/smaltimento, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva di recupero/smaltimento.
Tale rilascio deve avvenire prontamente e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti; una volta ricevuta la certificazione, l’impianto che effettua l’operazione intermedia deve trasmetterla prontamente al notificatore della spedizione di rifiuti e alle autorità competenti interessati.
In attuazione di tali indicazioni, la proposta pubblicata e sottoposta a consultazione pubblica dalla Commissione Ue il 30 aprile 2024 stabilisce il modello di certificato che gli impianti preposti al trattamento intermedio dei rifiuti spediti dovranno utilizzare per confermare il completamento del successivo trattamento in un altro impianto, con relative istruzioni di compilazione.
Tutti i soggetti interessati hanno tempo fino al 28 maggio 2024 per esprimere il proprio parere.