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Chiarimenti sul credito d’imposta per gli acquisti di prodotti in plastica riciclata, o imballaggi compostabili o riciclati

Posted on 6 anni fa

Il 10 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate, con la diffusione della circolare n° 8/E, è andata a chiarire alcuni punti della Legge di bilancio 2019 (145/2018), tra i quali il credito d’imposta per gli acquisti di prodotti in plastica riciclata, o imballaggi compostabili o riciclati.

Il comma 73 riconosce, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 % delle spese sostenute dalle imprese per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili, secondo la normativa UNI EN 13432:2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Ai sensi del comma 74, il credito d’imposta in questione è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

La definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, è stata rimessa ad un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), però fino ad oggi non è stato ancora pubblicato.

Il credito d’imposta è inoltre indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità del relativo riconoscimento; esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

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