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Approvato il nuovo Mud 2024: presentazione entro il 1° luglio 2024

Posted on 2 anni fa

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 che approva il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024.

Il “nuovo MUD” sarà da presentare entro il 1° luglio 2024; la nuova modulistica sostituisce quella approvata con Dpcm 3 febbraio 2023 ed utilizzata per la dichiarazione del 2023.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

C’è da dire che quasi ogni anno viene prevista una più che tardiva ridefinizione della struttura e dei contenuti informativi della dichiarazione e un’immediata applicazione delle nuove disposizioni, in luogo di un differimento delle nuove modalità di compilazione all’anno successivo: anche il 2024 conferma che l’eccezione si è ormai trasformata in una regola, perché il DPCM in questione è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo, privo degli allegati (pubblicati successivamente) e quindi dei contenuti determinanti per comprendere le modifiche apportate al formato per la trasmissione dei dati.

Le conseguenze di queste scelte sono evidenti: imprese ed enti tenuti a compilare e ad inviare telematicamente il MUD, non essendo stati preventivamente informati della necessità di raccogliere e mantenere disaggregati determinati dati, si ritrovano costretti a dovere affannosamente ricostruire quelle informazioni che, invece, avrebbero potuto rilevare ed elaborare puntualmente nel corso dell’anno; questo modo di procedere sicuramente compromette l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti, obiettivi fondamentali che dovrebbe perseguire ogni rilevazione statistica.

Si ricorda che le imprese e gli enti tenuti a effettuare la comunicazione annuale dei rifiuti sono:

chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, ma esclusi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi);

i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (con le esclusioni in precedenza indicate);

le imprese e gli enti che occupano complessivamente più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti (speciali) non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), pertanto: “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”;

i gestori di “circuiti organizzati di raccolta”, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali;

i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuati dal D.Lgs. 49/2014.

La struttura della dichiarazione impone al gestore di un impianto di recupero che effettua tra le altre operazioni di trattamento anche il riciclo dei rifiuti di imballaggio di compilare:

la Comunicazione rifiuti, in particolare la Scheda rifiuti con i Moduli MG per documentare il trattamento dei rifiuti diversi da quelli di imballaggio;

la Comunicazione imballaggi, Scheda IMB con il modulo MG IMB (modulo gestione rifiuti di imballaggio) per i rifiuti di imballaggio sottoposti a qualsiasi operazione di smaltimento o recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo;

la Scheda riciclaggio, per i rifiuti di imballaggio di provenienza urbana o meno, riciclati o preparati per il riutilizzo.

In particolare, la Scheda riciclaggio, come precisato dalle istruzioni ufficiali di compilazione, deve essere compilata “da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze”. Per ognuna delle frazioni di rifiuto elencate (vetro, plastica, carta e cartone, legno, metalli, prodotti tessili) deve essere compilata una scheda riciclaggio.

Il Modulo MG-IMB, infine, impone di precisare le operazioni di recupero o smaltimento (tra le quali sono contemplate operazioni di recupero o smaltimento assolutamente non praticabili su rifiuti di imballaggio) alle quali è stata sottoposta la specifica tipologia di rifiuto, esattamente come la Scheda Riciclaggio.

Per maggiori approfondimenti, si rimettono alcuni link, in particolare:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024

L’Allegato 1, recante le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

L’Allegato 2, relativo alla comunicazione rifiuti semplificata

L’Allegato 3, relativo ai modelli di raccolta dati

L’Allegato 4, contenente le istruzioni per la presentazione telematica

Un documento di sintesi delle modifiche del MUD 2024

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