Lo scorso 4 marzo 2024 i rappresentanti di Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno chiuso l’accordo sulla proposta di regolamento imballaggi, la quale dovrà ora ottenere il via libera dal Comitato dei rappresentanti (Coreper) per il Consiglio Ue e dalla Commissione ambiente del Parlamento europeo e poi essere finalizzato formalmente dalle due Istituzioni, il Parlamento europeo ed il Consiglio UE.
Una volta in vigore sostituirà la storica direttiva 94/62/CE.
In base alle prime informazioni disponibili, vengono confermate le misure riguardanti i seguenti punti:
Divieti al monouso: è stata approvata la versione più restrittiva sui packaging monouso in plastica da bandire dal 1° gennaio 2030: l’elenco comprende gli imballi per frutta e verdura fresca non trasformata; imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti; monoporzioni di alimenti quali condimenti, salse, panna, zucchero; confezioni per prodotti da toilette distribuiti negli alberghi e il film termoretraibile per l’avvolgimento di bagagli negli aeroporti. Vengono inoltre messi al bando anche i sacchetti monouso in plastica ultraleggeri, sotto 15 micron di spessore, a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario di alimenti sfusi per prevenire sprechi alimentari.
Target di riduzione: il testo prevede di ridurre del 5% degli imballaggi entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, imponendo ai paesi membri di tagliare, in particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica.
Obiettivi di riuso: è stato fissato un obiettivo specifico di riuso per le bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande deperibili), pari ad almeno il 10% da raggiungere entro il 2030; tale obiettivo di riuso riguardano anche imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi quelli per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e quelli raggruppati. A tal proposito, gli Stati membri avranno però facoltà di introdurre una deroga di cinque anni, a determinate condizioni, ad esempio se gli operatori hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclo dei rifiuti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti previsti dal regolamento.
Riciclabilità degli imballaggi: tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, secondo criteri rigorosi da definire attraverso una legislazione ad hoc.
Contenuto di riciclato: l’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica, esentando quelli in plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell’imballaggio.
Affinché il Regolamento entri in vigore, manca ancora un passaggio formale: l’approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE. Quindi, il nuovo Regolamento sarà applicato automaticamente dopo 18 mesi.
L’accordo raggiunto però potrebbe riservare ancora qualche sorpresa, anche se l’impianto generale difficilmente verrà modificato. Nel documento manca infatti la firma del rappresentante della Commissione europea, Virginijus Sinkevicius, pare per divergenze su alcuni punti non secondari del documento: uno di questi riguarderebbe le regole da applicare sull’importazione nella UE di imballaggi contenenti materiale riciclato, con un compromesso da trovare tra la tutela della sicurezza alimentare (e dell’industria europea del riciclo) e il rischio di accuse di protezionismo.
Si saprà qualcosa di più solo dopo la riunione del Coreper.