È entrata in vigore il 16 luglio 2022 la legge 15 luglio 2022, n.91, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“.
Ecco le recenti novità, con particolare focus sulle modifiche in materia di VIA e export rottami metallici, contenute nel nuovo provvedimento:
– L’art. 6 apporta nuove modifiche al D.L.vo 8 novembre 2021, n. 199 relativo alla promozione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, viene modificato l’art. 20 relativo alla individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
– L’art. 10 stabilisce ulteriori modifiche al TUA, si segnalano le principali:
- L’art. 23, comma 1, in tema di presentazione dell’istanza di VIA, amplia la documentazione da allegare alla domanda di VIA: il proponente dovrà presentare la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata e l’atto di verifica preventiva di interesse archeologico.
Inoltre, viene modificato il comma 3 dello stesso art. 23 del D.L. vo 152/2006 (TUA), che riporta in vita il testo vigente ante D.L. 50/2022, che concerne le tempistiche di avvio dell’istruttoria della VIA e la richiesta di documentazione integrativa. - È modificato anche l’art. 25, comma 5, del TUA. Il proponente che vorrà richiedere la proroga della VIA, alla scadenza, dovrà allegare una relazione esplicativa aggiornata che contenga i riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute;
– L’art. 13, conferma quanto già previsto con il D.L. 50/2022: la gestione dei rifiuti di Roma Capitale sarà affidata al Commissario per il Giubileo 2025;
– L’art. 18 ter estende dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022 l’obbligo di notifica riconosciuto in capo alle imprese che intendono esportare fuori dall’UE rottami ferrosi previsto dall’art. 30 del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge 20 maggio 2022, n. 51;
– L’art. 43 conferma che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.