• Chi Siamo
    • Il marchio C.A.R.P.I.
    • La rete di Aziende C.A.R.P.I.
    • Le Aziende Consorziate
    • Modulo Adesione
  • Economia Circolare
  • Servizi
  • News
  • Normative
  • FAQ Page
  • Contatti

Nuova circolare da Regione Lombardia per quanto riguarda l’inquadramento per le attività di gestione rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19

Posted on 6 anni fa

La Regione Lombardia, con propria nota, ha recentemente  fornito risposta in merito all’inquadramento delle attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle limitazioni dovute all’emergenza Covid-19.

Di seguito il contenuto della nota.

 

Oggetto: Inquadramento attività di gestione rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19 

A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito all’inquadramento delle attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle limitazioni dovute all’emergenza Covid-19, si ricorda che l’art. 177, comma 2 del D.lgs 152/06 prevede che: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”. 

Si evidenzia che tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, e che il medesimo decreto legislativo all’art. 183, comma 1, lettera n), definisce la gestione dei rifiuti
come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni
effettuate in qualità di commerciante o intermediario”: tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 208, comma 6 del D.lgs 152/06, le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano “la dichiarazione di pubblica utilità”.

Pertanto le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle competenti Autorità non si applicano alla gestione dei rifiuti, fatte salve diverse indicazioni da parte delle Autorità medesime.
Inoltre la raccolta e gestione dei rifiuti urbani, rappresenta un “servizio pubblico” che non può essere interrotto.

Per le restanti gestioni di rifiuti, occorre far salva la possibilità di continuazione dell’attività, in modo da evitare che blocchi in punti della filiera di trattamento rifiuti possano impedire la regolare
attività di imprese o impianti legati al ciclo degli urbani.

Articolo precedente
Nuovo appello al Governo da parte del C.A.R.P.I.
Articolo successivo
Situazione delle bioplastiche in Regno Unito e riflessioni sulla Direttiva SUP

Articoli recenti

  • PLASTICA, UN MERCATO NELLA TEMPESTA Aprile 27, 2026
  • Decreto Bollette 2026: misure per la riduzione dei costi energetici e sostegno alle imprese energivore Aprile 23, 2026
  • TAR conferma multa da 32 milioni a Novamont ed ENI per abuso di posizione dominante nelle bioplastiche Aprile 23, 2026
  • Rafforzata la tutela penale dell’ambiente: nuove fattispecie di reato e sanzioni più severe Aprile 23, 2026
  • Assemblea del Consorzio C.A.R.P.I. – 15 Maggio 2026 Aprile 23, 2026

Archivio Notizie

Statuto

Governance

Contatti

info@consorziocarpi.com
+ 39 041449055
Sede Legale

piazzetta Giordano Bruno 23, 30174 Mestre- Venezia

Ufficio Tecnico

Via Castellana, 86/c, 30030 Martellago (VE)

Ultime News

PLASTICA, UN MERCATO NELLA TEMPESTA
Aprile 27, 2026
Decreto Bollette 2026: misure per la riduzione dei costi energetici e sostegno alle imprese energivore
Aprile 23, 2026
TAR conferma multa da 32 milioni a Novamont ed ENI per abuso di posizione dominante nelle bioplastiche
Aprile 23, 2026

Partnership

UNI

© 2022-2026 – Consorzio C.A.R.P.I. – C.F. P.IVA: 09613911008 – Sito sviluppato internamente.

Resta collegato:

Facebook
YouTube
LinkedIn
C.A.R.P.I
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}