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Stanziamento sulla Legge di Bilancio, finalizzato ad incentivare l’apertura dei Centri per la preparazione per il riutilizzo

Posted on 1 anno fa

Dal 1° gennaio 2022 è in vigore la Legge 30 dicembre 2021 n.234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021.

Tra le diverse disposizioni contenute all’interno della Legge di Bilancio 2022 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 (preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e definizione degli obiettivi da conseguire) e 214-ter (determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata) del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.”

Inoltre le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell’apposito registro, di cui all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, presso l’amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziali, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività fino a un importo massimo di euro 60.000, per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell’unione europea in materia di aiuti de minimis.”

Le modalità di impiego e di gestione del fondo saranno definite, “con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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