Entro il 4 marzo 2019, ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis della legge 1/12/2018 n 132, i gestori degli impianti stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, sono tenuti a fornire ai prefetti una serie di informazioni di sicurezza.
Nello specifico , l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni circa:
– Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
– Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
– Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
– Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
– Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;
– Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
– Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
1) quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
2) descrizione degli impianti tecnici;
3) descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
– Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
– Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
– Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
– Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).
Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE. Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.