Con sentenza 13 aprile 2024, n. 15626, la Sezione III della Corte di Cassazione Penale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 188 del D.lgs 152/2006, è onere del produttore di rifiuti svolgere le attività prodromiche allo smaltimento degli stessi, tra cui può rientrare, ai fini del corretto smaltimento, anche l’analisi dei rifiuti: si tratta di un onere che grava su chiunque proceda alla produzione di rifiuti sin dal primo giorno dello svolgimento della relativa attività.
La Corte di Cassazione ha così respinto quanto sostenuto dall’imputato, condannato per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi, in relazione a una presunta generica impossibilità di effettuare l’analisi dei residui perché divenuto amministratore della società solo due mesi prima dell’accertamento del fatto.
Il Giudice di legittimità conferma quanto statuito dai Giudici di merito, perché l’analisi era inclusa nell’onere di gestione a carico dell’imputato e come tale affidata alla “diligente organizzazione dell’interessato”, che, “avendo assunto la responsabilità di amministratore avrebbe dovuto informarsi immediatamente sulla gestione dei materiali di scarto e a sanare immediatamente eventuali irregolarità”.