Il DM 4 aprile 2023 n.59 (decreto RENTRI) relativo alla “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“ entrerà in vigore dal 15 giugno 2023.
Il decreto è composto da 24 articoli e tre allegati.
Riportiamo qui alcuni fatti salienti del decreto:
i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del FIR sono riportati nell’allegato I e II;
Come riportato nell’articolo 9, i nuovi modelli di Registri e FIR saranno applicabili a partire dalle scadenze descritte nell’art. 13 (comma 1, lett. a). Quindi, dall’entrata in vigore del regolamento:
a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Sono già previste dal TUA delle sanzioni in caso di inadempimenti (art 258 Dlgs 152/2006, commi 10-13)
La Direzione generale competente del MASE, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.