E’ in vigore dal 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 31 dicembre 2020, n. 183, che nello specifico sospende l’obbligatorietà fino al 31 dicembre 2021 di riportare sugli imballaggi (solo per quelli destinati al consumatore finale) le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita.
Nello specifico il comma 6 dell’articolo 15 del Dl 31 dicembre 2020, n. 183 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Restano fermi gli altri obblighi indicati dal comma 5 dell’articolo 219 del Dlgs 152/2006, in particolare l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari NON destinati al consumatore finale) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE:
I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Tra le altre disposizioni contenute nel provvedimento, di particolare importanza sono:
- rinvio a fine 2021 dell’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni(tra cui il servizio rifiuti),
- la proroga al 30 aprile 2021 del termine per l’emanazione del Dm sull’effettuazione dei controlli radiometrici ex articolo 72, comma 3 del Dlgs 101/2020
- finanziamento anche per il 2025 del Gruppo di lavoro “End of Waste”
L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2020, ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, prevedendo l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi dal 26 settembre 2020.
Tale norma però, aveva lasciato spazio a dubbi interpretativi, che avevano spinto quindi Conai e l’Istituto Italiano Imballaggio a redigere specifiche linee guida per l’etichettatura ambientale:
- se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per obbligo riguardano:
- la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 97/129/CE, e
- le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).
- se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 97/129/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta
Inoltre, Confindustria e molte altre Associazioni avevano chiesto un regime transitorio di diciotto mesi, onde consenitre ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma.