È stata diffusa la bozza del nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, emendamento dell’attuale direttiva europea 94/62/CE, che la Commissione europea divulgherà ufficialmente il prossimo 30 novembre 2022; si ricorda che lo strumento del regolamento è un atto legislativo vincolante che non richiede recepimento da parte degli stati membri.
Di seguito si elencano i principali punti affrontati:
Aumento del contenuto minimo di riciclato. Il contenuto minimo di riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, che nelle bottiglie monouso per bevande sarà del 50% da raggiungere entro il 2030 e del 65% nel 2040; per tutti gli altri imballaggi in materiale plastico, il contenuto minimo parte invece dal 45% al 2030 per arrivare comunque al 65% nel 2040. É prevista la possibilità di modificare temporaneamente questi criteri in caso di scarsa disponibilità di materiale rigenerato o di prezzi troppo elevati. A partire al 2028, al fine di favorire il riciclo, viene imposta l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale (DRS) per i contenitori monouso con capacità fino a 3 litri, non solo in materiale plastico.
Aumento degli obiettivi di riciclo. Viene previsto un rialzo degli obiettivi di riciclo, raggiungendo 65% in peso per tutti gli imballaggi, con percentuali differenziate secondo il materiale e nel tempo: entro il 2025 sono del 25% per il legno, 50% per plastiche e alluminio, 70% nel caso di vetro e metalli ferrosi, 75% per carta e cartone. Per il 2030 il target comune che sale al 70% e gli imballaggi in plastica che passano al 55% dell’immesso al consumo; nel conto dovrebbero entrare anche i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell’Europa, a patto che venga dimostrato l’effettivo riciclo nei paesi di destinazione.
Introduzione di nuove definizioni ed etichette per gli imballaggi riciclabili. Viene prevista la modulazione delle tariffe di responsabilità estesa del produttore in funzione delle prestazioni e della riciclabilità e vengono introdotti obiettivi anche in tema di riutilizzo e ricarica, sempre con step differenziati al 2030 e 2040. Viene anche introdotta l’etichettatura ambientale degli imballaggi con alcune indicazioni obbligatorie (ad esempio su composizione, riutilizzo e conferimento) e altre volontarie (come il contenuto di riciclato). Il nuovo regolamento stabilisce restrizioni all’uso di sostanze pericolose, in particolare per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
Introduzione di misure sulla sulla prevenzione dei rifiuti, contro l’over-packaging e il greenwashing (etichette o claim che possano indurre confusione). Gli stati membri sono invitati a ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Per gli shopper, dal 2025 viene fissato un limite di 40 sacchetti l’anno per persona, con possibilità di escludere dal novero i sacchetti ultraleggeri per sfusi o quando esigenze di igiene ne consiglino l’impiego.