Come anticipato nell’ultimo numero della nostra newsletter, vi proponiamo qui un’analisi più approfondita della nuova proposta di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio che è stata pubblicata dalla Commissione Europea il 30/11/22.
Gli obiettivi che si è data questa proposta di regolamento sono i seguenti:
Ridurre e prevenire la produzione di rifiuti da imballaggio.
Promuovere un’economia circolare di alta qualità per gli imballaggi, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell’UE riciclabili entro il 2030 in modo economicamente sostenibile.
Promuovere l’uso di materiale riciclato negli imballaggi, riducendo così il nostro fabbisogno di risorse naturali primarie.
Nello specifico, l’obiettivo principale di questa proposta è ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite per stato membro del 15% rispetto ai livelli del 2018 entro il 2040. Il raggiungimento di questo obiettivo comporterebbe una riduzione complessiva del 37% dei rifiuti nell’Unione Europea rispetto ad un ipotetico scenario futuro in cui questa direttiva non venisse modificata con l’attuale proposta.
La proposta contiene 65 articoli, per un totale di 118 pagine, e 13 allegati. Non potendo qui analizzare ogni articolo nel dettaglio, abbiamo presentato solamente quegli articoli che abbiamo ritenuto essere significativi per i Consorziati Carpi. Per avere una chiara comprensione del testo di questo regolamento è ovviamente necessario leggerlo nella sua interezza insieme agli allegati. Abbiamo riportato qui sotto il link al testo e agli allegati.
Ecco i contenuti principali della proposta di regolamento:
L’Articolo 2 decreta che questo regolamento si applica a qualsiasi tipo di imballaggio, l’origine e il materiale usato sono indifferenti.
L’Articolo 4 decreta poi che gli imballaggi possono essere immessi nel mercato solamente se in conformità con questo regolamento. Questo articolo permette anche agli stati membri di mantenere o introdurre requisiti nazionali di sostenibilità o di informazione aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente regolamento, purché non vadano in conflitto con questo regolamento e purché gli stati membri non limitino o vietino la circolazione di imballaggi che, pur essendo conformi a questo regolamento, non siano conformi a questi ulteriori requisiti nazionali.
L’Articolo 5 decreta che, fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sugli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente derivanti da sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non deve superare i 100 mg/kg.
L’Articolo 6 decreta che tutti gli imballaggi siano riciclabili. Al punto 2, l’Articolo presenta un elenco delle caratteristiche che ogni imballaggio deve avere per essere considerato riciclabile (deve essere progettato per il riciclaggio, deve essere oggetto di una raccolta differenziata efficace ed efficiente ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 1 e 2; deve essere selezionato in flussi di rifiuti definiti senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi di rifiuti; deve poter essere riciclato su scala, deve poter essere riciclato in modo che le materie prime secondarie che ne derivano siano di qualità sufficiente a sostituire le materie prime primarie). Ogni imballaggio deve essere progettato per essere riciclato dal 1° gennaio 2030 e deve poter essere riciclato su larga scala dal 1° gennaio 2035.
L’Articolo 7 stabilisce che dal 1° gennaio 2030 le componenti in plastica degli imballaggi debbano contenere (per unità di imballaggio) le seguenti quantità minime di materiale riciclato proveniente da rifiuti in plastica post-consumo: 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con polietilene tereftalato (PET) come componente principale; 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso; 30 % per le bottiglie di plastica per bevande monouso; 35% per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c). Queste quantità devono aumentare nella seguente maniera dal 1° gennaio 2040: 50 % per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso; 65 % per le bottiglie di plastica per bevande monouso; 65% per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Sono previste delle eccezioni, riportate nei commi seguenti dell’Articolo 7.
L’Articolo 8 stabilisce che da 24 mesi dopo l’entrata in vigore di questo regolamento le capsule per il caffè, le buste di plastica etichette adesive attaccate a frutta e verdura e i sacchetti di plastica molto leggeri debbano essere compostabili in condizioni industriali controllate in impianti di trattamento dei rifiuti organici.
L’Articolo 9 stabilisce che gli imballaggi debbano essere progettati in modo tale da ridurre il loro peso e volume al minimo necessario, garantendone però la funzionalità e sicurezza. Gli imballaggi con caratteristiche tali da aumentare il loro volume percepito, come doppi fondi e strati inutili, non devono essere immessi nel mercato.
L’Articolo 10 definisce quali sono le condizioni necessarie affinché un imballaggio possa essere considerato riutilizzabile.
L’articolo 11 stabilisce che, 42 mesi dopo l’entrata in vigore di questo regolamento, gli imballaggi debbano essere contrassegnati da un’etichetta contenente informazioni sulla composizione del materiale usato per l’imballaggio. Questo obbligo non si applica agli imballaggi da trasporto.
L’Articolo 26 stabilisce delle percentuali minime di materiale riciclato che devono essere contenute dal 1° gennaio 2030 e dal 1° gennaio 2040 all’interno degli imballaggi che i produttori e distributori finali usano per la vendita di bevande calde e fredde, di bevande alcoliche, di cibo take-away già pronto e di altri prodotti. L’Articolo stabilisce anche delle quantità minime di materiale riciclato che devono essere contenute all’interno di certi imballaggi secondari e terziari che vengono usati dagli operatori economici in determinate attività.
L’articolo 38 prevede che ogni Stato membro riduca progressivamente i rifiuti di imballaggio prodotti pro capite rispetto a quelli prodotti pro capite nel 2018, del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.
L’Articolo 44 stabilisce che entro il 1° gennaio 2029 gli stati membri prendano le misure necessarie per garantire l’istituzione di sistemi di deposito con cauzione per le bottiglie in plastica monouso e per i contenitori metallici monouso per bevande con volume fino a tre litri. Questo obbligo non si applica agli imballaggi utilizzati per il vino, per le bevande alcoliche e per il latte ed alcuni suoi prodotti.
L’Articolo 46 ha confermato gli obiettivi di riciclaggio che già erano stai presentati nella Direttiva 94/62/CE, sia quelli in peso per tutti i rifiuti da imballaggio che quelli per le percentuali minime dei singoli materiali.
Secondo le stime fatte nella valutazione d’impatto realizzata dalla Commissione Europea in preparazione alla proposta di regolamento, la corretta applicazione del regolamento, qualora approvato, eviterebbe l’emissione di 23 milioni di tonnellate di CO2e e comporterebbe un risparmio di 6,4 miliardi di euro in termini di esternalità ambientali negative non prodotte rispetto alle proiezioni di base per il 2030.
Plastics Europe, l’associazione europea dei produttori di materie plastiche, ha accolto in maniera positiva il testo e pure diverse associazioni ambientaliste hanno confermato i benefici economici ed ambientali che sarebbero generati dall’entrata in vigore di questo regolamento. Di diversa opinione rimangono, invece, molti attori della filiera italiana del riciclo ed il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, nella figura del Viceministro Vannia Gava, ha dichiarato: “se favorire il riciclo significa obbligare gli Stati a organizzare sistemi di deposito e ritiro, allora si vuole smantellare il sistema dei consorzi in Italia. Consorzi che garantiscono gli eccellenti livelli di riciclo con cui l’Italia ha superato con 9 anni di anticipo i target UE. Se la direttiva imballaggi non ha trovato la giusta applicazione in alcuni Paesi, non si capisce perché debbano essere puniti i Paesi più efficienti, i cui modelli di trattamento dei rifiuti sono delle best practices che andrebbero imitate. Le imprese, lo dice anche il testo del regolamento, hanno chiesto di incentivare il riciclo, non di affossare un intero comparto industriale. Non molleremo e daremo battaglia”.