Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente confermato che l’intenzione del governo è quella di rimandare ancora una volta l’applicazione dell’imposta sui MACSI (comunemente conosciuta come “plastic tax italiana”), venendo quindi rinviata per la quinta volta. Quest’imposta era stata istituita ancora nel 2020 dalla Legge di bilancio di quell’anno in attuazione delle prescrizioni contenute all’interno della Direttiva Europea n.2019/904 (Direttiva Sup) che puntava a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e a promuovere lo sviluppo di un’economia più circolare.
L’Italia aveva quindi introdotto un’imposta di 0.45 euro per chilogrammo di materiale plastico contenuto all’interno dei manufatti in plastica con singolo impiego, i cosiddetti MACSI.
Da definizione, i MACSI sono tutti quei manufatti che:
“hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce;”
“sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;”
“non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”
Tuttavia, sono anche inclusi:
i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche
i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI
Sono invece esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che
“risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002”;
“i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici”;
“i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali”.
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono:
i fabbricanti, per i MACSI prodotti nel territorio nazionale;
gli acquirenti nell’esercizio dell’attività economica che comprano i MACSI provenienti dal altri paesi UE;
i cedenti, nel caso in cui MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
gli importatori per i MACSI provenienti da Paesi terzi;
i committenti, ovvero i soggetti intenzionati a vendere i MACSI ad altri soggetti nazionali
Sanzioni previste sui MACSI:
In caso di mancato pagamento dell’imposta sui MACSI si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250.
In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150.
Per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.