Entrano in vigore tra il 26 ed il 27 ed il 29 settembre 2020 i quattro nuovi decreti legislativi che ridisegnano le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “pacchetto economia circolare”.
In particolare:
– Il 26/9/2020 entra in vigore il Dlgs 116/2020, che modifica la Parte IV del TUA (“Rifiuti e bonifiche”), pubblicato sulla GU dell’11 settembre 2020, che modifica direttamente la parte del Dlgs 152/2006 dedicata alle norme generali su rifiuti ed imballaggi, introducendo rilevanti novità tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (cd. “Epr”), la spinta sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, la creazione di nuove filiere virtuose per il recupero di particolari residui (tra cui quelli da costruzioni e demolizioni, gli organici ed i tessili).
– Il 27/9/2020 è invece la volta del Dlgs 118/2020, pubblicato sulla GU del 12 settembre 2020, di aggiornamento del Dlgs 188/2008 sui rifiuti di pile e del Dlgs 49/2014 sui Raee.
– Sempre il 27/9/2020 è la volta del Dlgs 119/2020 pubblicato sulla GU del 12 settembre 2020, di rivisitazione del Dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso, il tutto al fine anche di ottimizzare i meccanismi delle relative filiere.
– Infine, dal 29 settembre 2020 entrano in vigore le nuove norme sulle discariche di rifiuti in recepimento della direttiva 2018/850/Ue. Il Dlgs 3 settembre 2020, n. 121 modifica il Dlgs 36/2003 sulle discariche di rifiuti nell’ottica della prevenzione della produzione dei rifiuti e dell’obiettivo vincolante del 10% dei rifiuti urbani in discarica al 2035 (le Regioni conformano la loro pianificazione). Tra le nuove norme, il divieto del conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani (salvo il collocamento in discarica produca il migliore risultato ambientale). Nella stessa ottica viene sostituito l’articolo 6 del Dlgs 36/2003 che elenca i rifiuti non ammessi in discarica. Ribadito l’obbligo di trattamento prima dello smaltimento in discarica e modificati i criteri di ammissibilità di rifiuti in discarica.
Di seguito alcune delle principali novità introdotte alla Parte IV del D.lgs 152/2006 da parte del D.lgs 116/2020:
Responsabilità estesa del produttore. La gestione dei rifiuti, anche se sono previsti appositi decreti del ministro dell’Ambiente, diventa ora un elemento da valorizzare mediante il coinvolgimento della responsabilità finanziaria del produttore del bene per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo dello stesso. Per cui è già previsto un innalzamento del C.A.C (Contributo Ambientale Conai).
Rifiuti urbani ed assimilazione. Il Dlgs cancella i poteri comunali sui rifiuti speciali, cambiando completamente la tariffa rifiuti ed eliminando la possibilità per i Comuni di disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. I rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” indicati nel nuovo allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui al nuovo allegato L-quinquies.
Gestione e raggruppamento dei rifiuti. La cernita (selezione) dei materiali rientra tra le operazioni di gestione, e quindi va sempre autorizzata. Il deposito temporaneo, invece, diventa “deposito temporaneo prima della raccolta” ma le condizioni non mutano e il relativo raggruppamento non deve essere autorizzato
Registro elettronico nazionale. Viene creato il sistema di tracciabilità dei rifiuti, composto da procedure e strumenti integrati nel Registro Elettronico Nazionale, tenuto presso il ministero dell’Ambiente e gestito con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. I dati del registro saranno condivisi con Ispra per l’inserimento nel catasto nazionale. Un decreto interministeriale disciplinerà modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta anche al fine di consentire la lettura integrata dei dati e gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario per il trasporto. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto le imprese useranno i documenti ora in uso. I vecchi articoli 190 (registro) e 193 (formulario) sono sostituiti, ma mantengono l’impianto originale ed è confermata la validità dei Dm 145/198 e 148/1998 fino al nuovo decreto che si occuperà anche delle modalità di interoperabilità del registro con i transiti transfrontalieri e del coordinamento con il Mud.
Registro di carico e scarico. Il registro di carico e scarico diventa “cronologico” con maggior chiarezza per i tempi e per le annotazioni di trasportatori, commercianti e intermediari. Il periodo di conservazione del registro di carico e scarico scende da 5 a 3 anni. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto. I centri di raccolta sono esclusi dall’obbligo solo per i rifiuti non pericolosi, ma per i pericolosi la registrazione carico e scarico può essere effettuata contestualmente all’uscita dei rifiuti dal centro e in cumulativa per ogni Codice.
Formulario. Il formulario rimane di quattro copie con il relativo giro. Tuttavia, la trasmissione della quarta copia può avvenire anche a mezzo Pec, ma il trasportatore deve garantire la conservazione del documento originale o che lo trasmetta poi al produttore. Il periodo di conservazione del formulario scende inoltre da 5 a 3 anni.
Sistemi di Gestione Autonoma. Il nuovo articolo 221-bis del Dlgs 152/2006, rispetto alle norme previgenti, disciplina in modo più puntuale il procedimento per il riconoscimento dei Sistemi autonomi, cioè i Sistemi di gestione degli imballaggi organizzati dai produttori che non intendono aderire ai Consorzi obbligatori secondo il procedimento dell’articolo 221 del Dlgs 152/2006.
Sanzioni. Anche il quadro sanzionatorio, per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari viene modificato.