Lunedì 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione Europea ha assunto la sua posizione negoziale sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il testo approvato dal Consiglio è più simile per natura ed obiettivi a quello proposto inizialmente dalla Commissione che a quello approvato dal Parlamento UE. L’Italia ha votato contro la proposta del Consiglio dell’UE poiché il MASE ritiene che il testo non soddisfi le esigenze del Belpaese ed ha quindi proposto degli emendamenti, tra cui anche delle deroghe sul riuso per quegli stati che hanno raggiunto un alto tasso di riciclo, che però non sono passati. Il MASE si augura dunque che la posizione del Parlamento, maggiormente in linea con le volontà delle imprese italiane, prevalga nei negoziati del trilogo.
Qui in sintesi alcune delle informazioni utili da sapere sul testo concordato dal Consiglio.
Il Consiglio ha mantenuto l’ambito di applicazione della proposta della Commissione, coprendo tutti gli imballaggi, a prescindere dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro origine (compresi industria, produzione, vendita al dettaglio, nuclei familiari). Sono stati mantenuti pure la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.
La data di applicazione del regolamento è stata rimandata a 18 mesi dalla sua entrata in vigore
Il Consiglio ha modificato la proposta sugli imballaggi riciclabili. Pur mantenendo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato debbano essere riciclabili, come proposto dalla Commissione, gli Stati membri hanno concordato che gli imballaggi saranno considerati riciclabili quando sono progettati per il riciclaggio dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio possono essere raccolti separatamente, selezionati e riciclati su scala (quest’ultima condizione si applicherà dal 2035).
Sono stati confermati gli obiettivi principali del 2030 e del 2040 per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica. Entro il 2034, la Commissione dovrà rivedere l’attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040.
Il Consiglio ha concordato che le bustine di tè e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di richiedere che altri imballaggi (ad esempio cialde di caffè e sacchetti di plastica leggeri) siano compostabili a condizioni specifiche. Inoltre, le nuove norme ridurranno gli imballaggi superflui imponendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.
In linea con la proposta della Commissione, quella del Consiglio stabilisce obiettivi generali di riduzione dei rifiuti di imballaggio, basati sulle quantità del 2018: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040. Questi obiettivi saranno soggetti a revisione da parte della Commissione otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento. Inoltre è stata introdotta la possibilità per gli Stati membri di definire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che superino i suddetti obiettivi minimi.
Per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili e gli obiettivi di riutilizzo, il Consiglio ha mantenuto i criteri della Commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di viaggi o rotazioni nel loro utilizzo, con un numero minimo di rotazioni inferiore per il cartone a causa delle diverse caratteristiche di questo materiale. Oltretutto, il testo stabilisce nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica per il 2030 e il 2040. Obiettivi diversi si applicano ai grandi elettrodomestici, alle confezioni da asporto per alimenti e bevande, alle bevande alcoliche e analcoliche (escluso il vino), agli imballaggi per il trasporto (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e agli imballaggi secondari. Anche gli imballaggi in cartone sono esenti da questi requisiti. È stata introdotta una nuova possibilità per gli operatori economici di formare pool per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.
Per quanto riguarda invece l’istituzione di Sistemi di deposito su cauzione (DRS), entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% annuo di bottiglie di plastica monouso e contenitori metallici per bevande. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri dovranno prendere le misure necessarie per istituire dei sistemi di restituzione su cauzione (DRS) per questi formati di imballaggio. Il Consiglio ha aggiunto un’esenzione dall’obbligo di introdurre un sistema DRS per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata per gli imballaggi in questione superiore al 78% raggiunto nel 2026.
Infine, in linea con la proposta della Commissione, il Consiglio ha proposto restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse all’interno del settore HORECA e per piccoli prodotti cosmetici e da toilette utilizzati nel settore della ricettività (ad esempio, flaconi di shampoo o lozioni per il corpo), dando comunque la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per gli ortofrutticoli biologici.
La posizione assunta dal Consiglio dell’UE servirà come mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale del regolamento. L’esito dei negoziati dovrà essere adottato formalmente dal Consiglio e dal Parlamento.