Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per le imprese iscritte al RENTRI, ma restano criticità operative e normative legate alla gestione del nuovo sistema. Tra i principali nodi figurano l’impossibilità di correggere il formulario dopo la firma, il periodo di 15 minuti previsto per il rollback, le modalità di firma e l’obbligo di scaricare dal RENTRI la copia completa entro 90 giorni.
A queste problematiche si aggiunge ora la disciplina dei malfunzionamenti parziali, in vigore dall’11 settembre 2026: quando alcune funzionalità a supporto del FIR digitale risultano degradate o non operative, è possibile ricorrere al FIR cartaceo o alla stampa del FIR digitale con firma autografa, senza trasmettere i dati al RENTRI.
L’operatore deve però riportare sul formulario il riferimento al Decreto direttoriale Direzione generale economia circolare e bonifiche n. 254 del 09/09/2026, conservare la prova del malfunzionamento e inviare una dichiarazione via PEC entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione del problema. Resta quindi da adeguare il quadro normativo e operativo per rendere la digitalizzazione del FIR effettivamente più semplice e gestibile.
Rimettiamo infine, consultabile tramite il link in basso, l’Allegato all’ultimo Decreto direttoriale sopra citato, recante alcune modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, oltre che il modulo di dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza nel caso di condizione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.




