Una nuova sfida per l’industria del riciclo delle plastiche
Per battere la crisi e recuperare competitività è necessario crescere ulteriormente come comparto europeo: la UE si muove in tal senso, ma le Imprese dovranno essere all’altezza.
L’ultima newsletter di C.A.R.P.I. pubblicata su Polimerica a fine dicembre 2025 era incentrata sulla “Comunicazione” della Commissione Europea dal titolo “Accelerare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare: un progetto pilota per promuovere la circolarità della plastica”, resa pubblica il 23 dicembre 2025, che costituisce la prima risposta programmatica della UE all’acclarata crisi del comparto europeo del riciclo delle plastiche.
La prima azione indicata in quel documento era finalizzata a “superare la frammentazione del mercato”, individuando come strumento principale “un atto di esecuzione ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti per creare un mercato unico per le materie plastiche riciclate attraverso criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello dell’Unione per le materie plastiche riciclate meccanicamente, creando così le condizioni per un mercato unico per i rifiuti di plastica”.
Orbene, come annunciato la bozza di quell’atto di esecuzione era già pronta, tanto che il “draft” del “regolamento di esecuzione” (scarica qui il testo completo in Inglese e i relativi allegati) sulle “modalità di applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per determinare quando un rifiuto di plastica cessa di essere considerato un rifiuto“ (cioè il c.d. EoW per la plastica), sottoposto a consultazione pubblica con scadenza il 26 gennaio 2026, reca la medesima data del 23 dicembre 2025.
Si tratta di un testo, che si prevede completi il suo iter di approvazione entro la prima metà del 2026, della massima importanza per l’industria del riciclo, in quanto sicuramente contribuisce direttamente alla formazione di un mercato più vasto, solido e certo per le plastiche riciclate europee e, indirettamente, a rendere più complessa l’importazione di riciclato da paesi extra-UE. Al contempo, tuttavia, introduce nuovi adempimenti significativi e, probabilmente, onerosi, per i riciclatori comunitari.
In estrema sintesi:
- Per divenire “EoW”, i rifiuti di plastica devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) se usati come materia prima per l’operazione di riciclaggio devono essere conformi ai requisiti in materia di limitazione dell’utilizzo di rifiuti pericolosi e di divieto di rifiuti sanitari e di prodotti assorbenti usati;
b) le operazioni di riciclaggio meccanico e le operazioni di riciclaggio con solventi a cui sono sottoposti devono essere conformi ai processi e alle tecniche di trattamento previste, soprattutto in materia di segregazione e gestione dei lotti in ingresso e in uscita;
c) la plastica in uscita dalle operazioni di riciclaggio meccanico o dalle operazioni di riciclaggio con solventi deve poter essere direttamente utilizzata nella produzione di nuovi prodotti o articoli di plastica contenenti parti in plastica senza ulteriori operazioni di trattamento (fatto salvo che una volta EoW può essere ulteriormente lavorata al fine di migliorarne la qualità e consentirne l’utilizzo nella fabbricazione di prodotti o articoli di valore più elevato) e deve essere conforme ai requisiti di qualità del prodotto, in particolare per quanto riguarda la quantità totale di materiali estranei nella plastica in uscita (che deve essere inferiore all’1,9% del peso al netto dell’umidità) e, se è destinata all’esportazione in paesi extra-UE, al fatto che deve essere costituita da un polimero termoplastico, ad eccezione delle miscele di polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET).
- Il produttore o l’importatore deve rilasciare, per ogni partita di materiale plastico riciclato conforme ai criteri EoW, una dichiarazione di conformità e la deve trasmettere al successivo operatore della filiera.
- Il produttore deve implementare un sistema di gestione della qualità certificato da soggetti specificamente individuati, concedendone l’accesso alle autorità preposte all’esecuzione della legge, che copra tutti i requisiti di autocontrollo stabiliti per ciascun criterio di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’allegato I, che gli consenta di dimostrare la conformità ai criteri EoW e che comprenda una serie di procedure documentate riguardanti una notevole pluralità di aspetti.
- Per poter immettere sul mercato dell’Unione prodotti di plastica riciclata provenienti da impianti di riciclaggio situati in un paese extra-UE, l’importatore deve richiede ai fornitori dei paesi terzi di implementare un sistema di gestione della qualità conforme a quello previsto per i paesi della UE e verificato dai medesimi organismi debitamente accreditati per operare in un paese terzo. Se l’importatore non rispetta tali requisiti e prescrizioni, i rifiuti di plastica da importare sono considerati rifiuti e, quindi, devono essere conformi al regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Quello riassunto in questa estrema sintesi è, per ora, solo una bozza che deve ancora, conclusa la consultazione pubblica, passare dalla procedura c.d. di “comitatologia”, ove esperti rappresentanti di tutti gli Stati Membri esprimono a maggioranza un parere sull’atto, che può essere quindi adottato nel testo originario o subire modificazioni da parte della Commissione. I tempi comunque sono piuttosto stretti.
Certamente non tutto è chiarissimo (ad esempio la posizione sull’EoW per il riciclo chimico resta fluida e la sua definizione pare essere rinviata alla revisione prevista entro la fine del 2028) e le sfide non mancano. L’industria italiana del riciclo delle plastiche è però sicuramente un’eccellenza che, negli anni, è molto cresciuta e che siamo certi potrà trarre massimo profitto da un quadro normativo più certo e, per l’appunto, più sfidante.




