Nella newsletter del Consorzio C.A.R.P.I. del mese di febbraio abbiamo dato notizia del regolamento di esecuzione che la Commissione Europea sta predisponendo per fornire un quadro unico ed omogeneo per tutti gli Stati membri rispetto ai criteri per determinare la cessazione della condizione di rifiuto (EoW) dei rifiuti in plastica immessi in processi di riciclo meccanico o tramite solventi.
Già a febbraio, a poco più di un mese dalla pubblicazione della bozza e a pochi giorni dalla chiusura del processo di consultazione pubblica della stessa, oltre a fornire un quadro sintetico del provvedimento in itinere, avevamo segnalato le perplessità che la formulazione adottata aveva sollevato negli “addetti ai lavori” ma anche le opportunità e i rischi insiti nello stesso.
Oggi la conclusione dell’iter di approvazione si avvicina, e non sappiamo se e come il testo sia stato modificato, tuttavia vale la pena tornare sull’argomento, perché questo regolamento può segnare una pietra miliare per l’industria europea del riciclo delle plastiche.
Il pezzo di febbraio, infatti, si chiedeva con una vena ottimistica, affermando che “l’industria italiana del riciclo delle plastiche è però sicuramente un’eccellenza che, negli anni, è molto cresciuta e che siamo certi potrà trarre massimo profitto da un quadro normativo più certo e, per l’appunto, più sfidante”.
Siamo ancora convinti che questo ottimismo sia giustificato, ma vorremmo richiamare l’attenzione soprattutto sulle “sfide” che il nuovo regolamento per l’EoW implica.
Alla base del regolamento, infatti, è il principio di “conformità” rispetto ai criteri EoW previsti dal regolamento, che dovrà essere attestata in formato elettronico sulla base di un modello standard, da qualsiasi produttore o importatore per ogni partita di materiale plastico riciclato.
A monte di questa dichiarazione, tuttavia è necessario che ogni impresa produttrice situata nel territorio della UE si doti di un proprio sistema di gestione della qualità che le consenta di dimostrare la conformità ai criteri EoW che comprende una serie di procedure documentate che riguardano aspetti come il monitoraggio dei rifiuti di plastica utilizzati come materia prima per l’operazione di riciclaggio; il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento; il monitoraggio della qualità della plastica in uscita dalle operazioni di riciclaggio; la tenuta dei registri dei risultati del monitoraggio; la tenuta dei registri dei feedback dei clienti in merito alla qualità della plastica in uscita; la tenuta dei registri delle azioni intraprese per migliorare le prestazioni delle operazioni di riciclaggio in caso di non conformità; la revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità; la formazione del personale.
Questo sistema di qualità dovrà necessariamente essere certificato ogni 3 anni o da un organismo di valutazione della conformità oppure da un verificatore ambientale. Entrambe le figure possono effettuare la verifica solo se hanno ottenuto un accreditamento o un’abilitazione con per specifici ambiti di applicazione (Codice NACE 20 – Fabbricazione di prodotti chimici; Codice NACE 22 – Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica; Codice NACE 38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero di materiali).
Si tratta certamente di adempimenti complessi e gravosi, ma, in compenso, a parziale tutela della qualità del prodotto europeo, chi vuole importare prodotti di plastica provenienti da impianti di riciclaggio situati in un paese extra UE deve richiedere ai fornitori di paesi terzi di dotarsi di un sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti previsti per i produttori di Stati UE e farlo verificare da uno degli organismi previsti dallo stesso regolamento UE, che abbia ottenuto un accreditamento o una licenza specifici per operare in un paese terzo in base alle normative UE. Se la plastica riciclata o i prodotti in plastica riciclata provenienti da paesi extra UE non sono stati gestiti secondo questi criteri e procedure, essi sono considerati ancora rifiuti e, quindi, rientrano nella disciplina del regolamento (UE) 2024/1157.
In pratica quello che si chiede all’industria del riciclo è di innalzare non solo il proprio livello qualitativo nei prodotti, ma anche nelle modalità di gestione.




