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Dove va (o non va) il PPWR? Senza regole attuative il futuro è ancora tutto da scrivere.

Posted on 11 mesi fa

Abbiamo già detto come il Regolamento UE 2025/40, l’ormai famoso PPWR che dovrebbe regolare in maniera del tutto innovativa il settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi dal 12 agosto 2026, sia una sorta di “spettro” che si aggira sopra il capo delle filiere industriali che a diverso titolo si occupano di imballaggi, dai fabbricanti agli utilizzatori, e poi, una volta che sono diventati rifiuto, giù sino ai riciclatori.

Lo strumento contiene infatti novità molto rilevanti per tutti, che incideranno sicuramente sulle imprese dal punto di vista delle responsabilità e dei costi, per cui sarebbe stato opportuno poter sfruttare il tempo che andava dall’approvazione all’applicazione per attrezzarsi e prepararsi.

Il punto è che, complice anche la definizione del testo definitivo in prossimità della fine della legislatura europea e le infinite mediazioni che si sono rese necessarie per sbloccare una situazione di forte conflittualità di fronte ad una normativa che si è rivelata fortemente divisiva, la definizione di troppi punti fondamentali è stata demandata a successivi atti delegati e atti di esecuzione, per cui, per dirla in maniera il più diretta possibile, le imprese sanno già cosa dovranno fare e i relativi obiettivi, ma non hanno indicazioni su come il tutto dovrà essere fatto e gli obiettivi raggiunti.

Non è una mancanza di poco conto, tenuto conto che le imprese per loro natura sono soggetti del “fare” più che dell’analisi teorica, per cui necessitano di tutti gli elementi conoscitivi per programmare gli investimenti, organizzarsi e fare le indispensabili valutazioni economiche.

Facciamo in breve due esempi che coinvolgono pesantemente anche i riciclatori di materie plastiche.

L’articolo 6 dice che dal 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e che la riciclabilità degli imballaggi è espressa in classi di prestazione di riciclabilità, che diventano progressivamente nel tempo più restrittive, per cui tra il 2030 e il 2038, in caso di mancanza dei requisiti prescritti, l’imballaggio non potrà più essere immesso sul mercato.

Peccato che passaggi fondamentali come i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità, le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, siano demandati ad atti delegati da adottarsi entro il 1° gennaio 2028, mentre la definizione della metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio e del meccanismo di catena di custodia che garantisce il riciclaggio su scala sono previsti addirittura con un atto di esecuzione da adottarsi entro il 1° gennaio 20230.

Parimenti l’articolo 7, che prescrive l’obbligo a partire dal 2030 di utilizzare un quantitativo minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, fissa sì le percentuali minime di riciclato per le diverse tipologie di imballaggio, ma solo con gli atti di esecuzione che dovrebbero essere adottati entro il 31 dicembre 2026 sarà nota la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, e, con atti di esecuzioni previsti entro lo stesso termine, sarà stabilita la metodologia per valutare, verificare e certificare l’equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell’Unione (un tema non di poco conto, specialmente di questi tempi…).

Questi sono solo due esempi, ma se ne potrebbero fare tantissimi altri che coinvolgono aspetti altrettanto rilevanti, come la determinazione del numero minimo di rotazioni effettuabili al fine di determinare se si tratti di imballaggi riutilizzabili o della metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi.

Senza passaggi come questi, il PPWR resta “monco”, accrescendo incertezze e paure e quindi bloccando gli investimenti, mentre le lobby sono al lavoro per cercare di sfruttare il protrarsi di queste attese per ritagliare qualche vantaggio a favore degli interessi che rappresentano o, addirittura, per riaprire la partita, mettendo in discussione il regolamento nel suo complesso.

Per un Comparto come quello del recupero e del riciclo delle materie plastiche, che attraversa una fase di forte difficoltà, il PPWR rappresenta sicuramente un’opportunità, ma a condizione che diventi elemento propulsivo dell’economia circolare in tempi e modi certi, altrimenti rischia di aggiungersi soltanto ai fattori di incertezza e di blocco del sistema.

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