Le sorprese non finiscono mai… siamo in Italia!!!
Se ne parla un po’ da sempre, ma la realtà è che sinora, in Italia, solo gli imballaggi in plastica, i “beni in polietilene” e le plastiche presenti nei RAEE sono inserite in “sistemi di responsabilità estesa del produttore”, (EPR) per cui i produttori di queste tipologie di manufatti pagano un contributo ambientale che serve a coprire i costi di raccolta, di selezione/valorizzazione e, laddove il mercato non basta, di riciclo, per raggiungere gli obiettivi che la legge assegna ai produttori che partecipano per l’appunto a “Sistemi EPR”.
In pratica, fatto 100 il totale delle materie plastiche utilizzate in un anno nel mercato nazionale, si può stimare che meno del 60%, costituito per la gran parte da imballaggi, è “coperto” da un “Sistema EPR” e, quindi, può giovarsi di un sistema di raccolta, gestione e riciclo finanziato dai relativi produttori.
Improvvisamente a metà marzo, però, il MASE ha pubblicato sul suo sito per consultazione la bozza dello “Schema di regolamento recante “Istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti plastici non imballaggio”” (link), che in realtà oltre che gli imballaggi esclude, come logico, anche tutti i manufatti in plastica (ma anche elastomeri in gomma) già inseriti in regimi EPR (beni in polietilene, RAEE, pneumatici, ecc.), oltre che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Un “salto in avanti” enorme e, di fatto in atteso, che si disvela in una fase già piuttosto avanzata del suo iter (non si tratta di draft di lavoro ancora da rielaborare, ma di un testo completo in ogni sua parte, con tanto di allegato corposissimo che tenta di rappresentare, seppure in maniera dichiaratamente non esaustiva) quali siano i manufatti coinvolti.
Vero è che abbiamo già visto più volte decreti ed affini in teoria pronti e largamente circolarizzati anche in forma ufficiale, come questo regolamento, bloccarsi per anni e poi magari sparire nel nulla, ma indubbiamente si tratta di un provvedimento che se andasse in porto avrebbe impatti notevolissimi, anche sul comparto del riciclo delle plastiche.
Come C.A.R.P.I. ci limitiamo, per il momento a due considerazioni:
- il testo ha grandissime ambizioni, forse anche eccessive, perché configura un regime EPR per certi versi senza precedenti, che pone obblighi concreti ai produttori non solo sul riciclo (per altro fissando per questo obiettivi molto elevati) ma anche sul riutilizzo, la riparazione, addirittura la dispersine nell’ambiente;
- a fronte dello sforzo fatto per censire i prodotti che dovrebbero essere oggetto del regolamento, non è chiaro se e come valutare quelli in cui la plastica sia solo una componente, dal momento che non è fissato alcun limite minimo.
A queste aggiungiamo una riflessione: tutto quello che può estendere il mercato delle plastiche riciclate è ben accetto, ma ci sentiamo di mettere in guardia da velleitarismi dettati da approcci sostanzialmente ideologici, che portano ad ignorare le possibilità tecniche e la sostenibilità economica del riciclo, che invece le Imprese, come è ovvio, hanno sempre ben presente. Ricordiamo come spesso il “meglio” sia nemico del “bene”….
Il termine ultimo per inviare le osservazioni è fissato al 17 aprile 2026, quindi i tempi sono molto stretti, ma siamo certi che le prese di posizione e le richieste di emendamenti non mancheranno, e noi del Consorzio C.A.R.P.I. non mancheremo di far sentire la nostra voce.




