Vai ai contenuti

Menu principale:

Consorzio CARPI


Glossario






Il Riciclo & Wikipedia:


Imballaggio Primario o unità di vendita: In base all’articolo 35, comma 1 lettera b) del Dlgs 22/97, è l’”imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo. (fonte Conai).

Imballaggio Secondario: In base all’articolo 35, comma 1 lettera c) del Dlgs 22/97, è l’”imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”. In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso. (fonte Conai).

Imballaggio Terziario: In base all’articolo 35, comma 1 lettera d) del Dlgs 22/97, è l’”imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei”. In generale. (fonte Conai).

Produttore di imballaggi: In base all’articolo 35, comma 1 lettera q) del Dlgs 22/97, i Produttori sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”. (fonte Conai).

Definizione di Rifiuto: La normativa italiana, all’art. 183 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. definisce:
a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del d.lgs n. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).
Tale concetto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dove è stato specificato che "l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi" (Corte di Giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00).
Non sono rifiuti i sottoprodotti e le materie prime seconde (MPS), così definiti: sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
b. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
c. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
d. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto c), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
e. abbiano un valore economico di mercato.


Materia prima secondaria: materia, sostanza o prodotto secondario avente le caratteristiche stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e che rispetti i seguenti criteri, requisiti e condizioni, previsti dall’art. 181 bis:
a. siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
b. siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c. siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
d. siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e. abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
In attesa dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente le caratteristiche dei materiali devono essere conformi alle autorizzazioni vigenti rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs.152/06 in accordo con il D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 186/06 , il D.M. 161/02 e il D.M. 269/05.


Rifiuti speciali: Si intendono a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti (Riferimento normativo: d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, co. 3).




Richiedi o inviaci definizioni
per arricchire il glossario con definizioni di ambito "Riciclo"







Torna ai contenuti | Torna al menu