C.A.R.P.I – Consorzio Autonomo Riciclo Plastica
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luglio 2018

Fine della contesa Conai – PolieCo sull’interpretazione della nozione di imballaggio

Dopo ben 15 anni ha fine il contenzioso instaurato dal Conai nei confronti del PolieCo per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19312/2018, con riferimento alle precedenti sentenze del Tribunale di Roma ( sentenza n° 16818/2007) e della Corte di appello di Roma (sentenza n. 3048/2014), ha ora riconosciuto l’esattezza dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal Conai per delineare la propria sfera di competenza: la decisione della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso proposto dal PolieCo, va a confermare l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal Conai in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di imballaggio di numerosi beni che il PolieCo ha sostenuto di poter attrarre alla propria sfera di gestione.
Questi sono gli aspetti definitivi della causa cui il Consorzio PolieCo dovrà attenersi:
– il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
– le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
– la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
– possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
– la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
– anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;
– sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc.

  • 31 luglio, 2018
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Novità dalla riunione del Consiglio dei Ministri UE dell’Ambiente del 25 giugno 2018

Lo scorso 25 giugno 2018 si è tenuta la riunione del Consiglio dei Ministri UE dell’Ambiente, fissando importanti punti sulle questioni all’ordine del giorno, tra cui:

– “EU Action Plan for the Circular Economy”. Il Consiglio ha riconfermato il potenziale dell’economia circolare per conseguire la crescita sostenibile e ridurre la dipendenza dell’UE dalle materie prime primarie non rinnovabili, in particolare attraverso un maggiore riciclo dei prodotti in plastica. Ha messo in luce la necessità di riconsiderare le abitudini di consumo e di evitare usi non necessari della plastica. Ha sottolineato che è responsabilità di tutte le parti interessate intraprendere le azioni necessarie al cambiamento, in particolare per quanto concerne la progettazione, l’uso e il consumo dei prodotti. Ha enfatizzato l’importanza di una corretta gestione delle sostanze problematiche nei prodotti e nei rifiuti per creare cicli di materiali non tossici.

– “Drinking Water Directive”. I ministri dell’ambiente hanno partecipato a un dibattito orientativo sulla direttiva sull’acqua potabile, la quale ha l’obiettivo di migliorare gli standard qualitativi dell’acqua, introdurre un approccio basato sul rischio per il controllo dell’acqua e armonizzare le informazioni disponibili sulla qualità dell’acqua e sui servizi per i consumatori.

– Norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni. I ministri hanno discusso degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 proposti per le autovetture e i furgoni, che sarebbero del 15% a partire dal 2025 e del 30% a partire dal 2030. I ministri hanno inoltre esaminato la proposta di un meccanismo di incentivi per i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni.

Il Consiglio dei Ministri dell’ambiente Ue è inoltre tornato sul tema plastica, accogliendo con favore le precedenti comunicazioni della Commissione del 16 gennaio 2018: “Una strategia europea per la plastica nell’economia circolare“, “Attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti” e “Un quadro di monitoraggio per l’economia circolare“. Il Consiglio ha promesso un rapido esame della proposta di direttiva sulla plastica monouso presentata dalla Commissione il 28 maggio 2018, continuando il sentiero indicato dalla Plastic Strategy.

La strategia per la plastica è intesa a proteggere l’ambiente dall’inquinamento da plastica e a promuovere al contempo la crescita e l’innovazione, trasformando così una sfida in un programma positivo per il futuro dell’Europa. Con questo programma l’Unione Europea promette di:

– rendere il riciclaggio redditizio per le imprese, con norme sulla riciclabilità degli imballaggi, miglioramento del sistema di riciclo, un miglior sistema per la raccolta differenziata e smistamento;

– ridurre i rifiuti di plastica, per mezzo della riduzione di prodotti in plastica monouso e attrezzi da pesca, della limitazione dell’uso delle microplastiche, della creazione di un sistema di etichettatura delle plastiche biodegradabili e compostabili;

– fermare la dispersione dei rifiuti in mare, grazie a nuove misure intese a garantire che i rifiuti generati a bordo di imbarcazioni o raccolti in mare non siano abbandonati, ma riportati a terra e lì adeguatamente gestiti;

– orientare gli investimenti e l’innovazione: la Commissione fornirà orientamenti alle autorità nazionali e alle imprese europee su come ridurre al minimo i rifiuti di plastica alla fonte; il sostegno all’innovazione sarà aumentato, con 100 milioni di EUR di finanziamenti ulteriori per lo sviluppo di materiali plastici più intelligenti e più riciclabili, per processi di riciclaggio più efficienti;

– stimolare il cambiamento in tutto il mondo, proponendo soluzioni globali e sviluppando standard internazionali.

  • 4 luglio, 2018
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Dal 1° gennaio 2019 novità sull’applicazione del Contributo Ambientale Conai (CAC)

In una circolare del 25 giugno 2018 il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha segnalato le novità che dal 1° gennaio 2019 interessano i produttori di imballaggi vuoti per quanto riguarda l’applicazione del contributo ambientale.

Come riportato nella circolare i commercianti di imballaggi vuoti, indipendentemente da contestuali altre attività non rilevanti ai fini del CAC o comunque non riferite ad imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita e, in particolare:

– A rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti), diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l’altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC.

– Ad applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nella fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.

– A dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

 

Inoltre, per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (i cosiddetti “piccoli commercianti”), Conai ha introdotto anche una procedura agevolata, anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2019: i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.

 

  • 4 luglio, 2018
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